Il TAR Lazio chiede spiegazioni al MIUR sulla mancata attuazione delle nuove classi di concorso previste dal DPR n. 19 del 14 febbraio 2016: è quanto emerge da una Ordinanza istruttoria depositata venerdì scorso, 2 dicembre. Il TAR, a fronte di un ricorso promosso dal Coordinamento Nazionale SOS Geografia, ha infatti richiesto al MIUR il deposito entro trenta giorni di una “documentata relazione sui fatti di causa” e ha fissato a breve la udienza pubblica per la decisone nel merito del ricorso.
La problematica sollevata dai docenti di Geografia riguarda in particolare il Decreto Interministeriale di determinazione dell’organico triennale dell’autonomia per gli anni scolastici 2016/17; 2017/18 e 2018/19, nella parte in cui prevede che “nelle more dell’aggiornamento dei piani di studio delle scuole secondarie di secondo grado alla luce del di revisione della classi di concorso, la determinazione degli organici avviene ancora sulla base delle classi di concorso definite dal D.M. n. 39 del 10.08.1998 per l'anno scolastico 2016/17”. Tale norma di rinvio continua a rendere applicabile il regime transitorio, che sinora era motivato dalla mancata approvazione delle nuove classi di concorso, con le “famigerate” tabelle di confluenza. Tali tabelle continuano a consentire l’insegnamento delle discipline “Geografia” negli Istituti Tecnici e “Geografia generale ed economica” negli Istituti Tecnici e Professionali, non solo agli abilitati nella classe di concorso A-21 denominata “Geografia”, ma anche ai docenti abilitati nelle classi di concorso A-50 e A-12, rispettivamente denominate “Scienze naturali, chimiche e biologiche” e “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, contrariamente alle previsioni del nuovo DPR 19/2016.
La normativa sulle classi di concorso “atipiche” era sempre stata prorogata “in attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso”. Sino allo scorso anno, infatti, per la determinazione dell'organico di diritto venivano confermate, per le classi dell'intero quinquennio interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, in base ad un elenco di tali classi di concorso su cui confluivano le nuove discipline relative ai cinque anni dei corsi di studio degli istituti di II grado. Gli insegnamenti che confluivano in più classi di concorso del vecchio ordinamento erano considerati" atipici". Secondo i ricorrenti, nonostante l’entrata in vigore del Regolamento n. 19/16 delle nuove classi di concorso aggiornate alle nuove esigenze della scuola della riforma, gli atti impugnati sono funzionali ad un mantenimento dello status quo, introducendo senza alcuna copertura normativa, una nuova proroga per la definizione dell’organico per l’anno scolastico 2016/17 del vecchio sistema delle “confluenze” di classi di concorso, in insegnamenti cui tali classi di concorso non dovrebbero avere accesso, in quanto non più previste dal DPR 19 citato.
Il MIUR, con la nota Prot. 13586 – 12/05/2016, aveva cercato di dare copertura normativa alla mancata applicazione del DPR 19 più volte citato, mediante il richiamo all’art. 1 comma 193 della legge 107/15.
Tuttavia, tale norma primaria prevede: “Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni”.
Trattasi dunque di una disposizione che riguardava esclusivamente la “procedura del piano nazionale di assunzioni”, cioè l’individuazione dei docenti da assumere nell’anno scolastico 2015-16, che ovviamente è avvenuta, nell’estate del 2015, sulla base delle classi di concorso previgenti al DPR 19/16. Non si vede come tale previsione di legge possa riguardare la determinazione dell’organico di diritto del successivo anno scolastico 2016-17.
Inoltre, è da sottolineare che il TAR Lazio aveva già censurato, a vario titolo, le vecchie tabelle di confluenza, ancor prima dell’emanazione delle nuove classi di concorso, con varie sentenze della Sezione III Bis (Sent. 3 febbraio 2014, n. 1305; Sent. 16 luglio 2013, n. 7070; Sent. n. 4254/2015 del 17 marzo 2015).
Vedremo se la “documentata relazione” del Ministero riuscirà a convincere il Collegio giudicante della necessità e legittimità della proroga di un anno nell’utilizzazione di tabelle di confluenza ormai superate: in ogni caso è da ritenere che dal prossimo anno scolastico tale sistema debba essere assolutamente abbandonato in favore della piena applicazione del nuovo DPR 19/16.