Geografia a rischio nei professionali. Istruzioni ai docenti per come difenderla
Pervengono al Coordinamento SOS Geografia segnalazioni di attività di ridefinizione dei curricula operate dalle Istituzioni Scolastiche, ai sensi del DLgs 61/2017, che non prevedono l’ aggregazione dell’ insegnamento di Geografia fra le discipline dell’ asse storico-sociale - primo biennio degli istituti professionali, come previsto dallo stesso Allegato B del DLgs 61/2017 (tab. 1 – primo biennio).
Si rileva a tale riguardo che:
1) la definizione delle “norme generali sull’ istruzione”, quale è la definizione ordinamentale delle discipline obbligatorie, è di esclusiva pertinenza dell’ autorità statale (art. 117 Cost.), escludendosi pertanto la competenza delle autonomie scolastiche in merito alla soppressione di un insegnamento obbligatorio;
2) l’ eventuale intervento, ai sensi dell’ art. 6 co. 1 lett a) dello stesso DLgs 61, sulla quota di autonomia a discrezione delle istituzioni scolastiche incontra il limite interno del “rispetto […] degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all’ art. 3 co 3” (Allegato A, 2). Tali insegnamenti sono elencati, ai sensi dello stesso articolo, nell’ Allegato B, in cui, fra le discipline di riferimento dei quadri orario del primo biennio figura, all’ interno dell’ asse storico-sociale, l’ insegnamento di Geografia.
E’ dunque evidente l’ illegittimità, per violazione di legge e per incompetenza, di qualunque delibera collegiale assunta da OO.CC. o da atti di gestione compiuti dal D.S. che non prevedano l’ aggregazione dell’ insegnamento di Geografia fra le discipline dell’ asse storico-sociale nel primo biennio degli Istituti Professionali.
Un tale comportamento, e una conseguente delibera, sono dunque illegittimi e sono imputabili:
a) ai membri dell’ O.C. “che hanno espresso voto favorevole” (art. 1-ter L. 20/1994; cfr., inoltre, l’ art. 24 D.P.R. 3/1957);
b) al D.S., in quanto organo responsabile degli atti di gestione e legale rappresentante della Istituzione (art. 25 D. Lgs. 165/2001 e s.i.m.).
Per tutti questi motivi, SOS Geografia suggerisce a tutti i colleghi, e in particolare ai colleghi di Geografia che possono vantare un interesse qualificato alla legittimità dell’ atto amministrativo, o derivare un danno dalla sua illegittimità, di:
a) esprimere voto contrario a delibere di OO.CC. di ridefinizione dei curricola che non prevedano l’ aggregazione dell’ insegnamento di Geografia fra le discipline dell’ asse storico-sociale nel primo biennio degli Istituti Professionali;
b) far constatare a verbale il proprio dissenso (art. 24 D.P.R. 3/1957);
c) indicare a verbale la seguente motivazione al proprio voto contrario:
“Premesso che:
1) la definizione delle “norme generali sull’ istruzione”, quale è la definizione ordinamentale delle discipline obbligatorie, è di esclusiva pertinenza dell’ autorità statale (art. 117 Cost.), escludendosi pertanto la competenza delle autonomie scolastiche in merito alla soppressione di un insegnamento obbligatorio;
2) l’ eventuale intervento, ai sensi dell’ art. 6 co. 1 lett a) del DLgs 61/2017, sulla quota di autonomia a discrezione delle istituzioni scolastiche incontra il limite interno del “rispetto […] degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all’ art. 3 co 3” (Allegato A, 2). Tali insegnamenti sono elencati, ai sensi dello stesso articolo, nell’ Allegato B, in cui, fra le discipline di riferimento dei quadri orario del primo biennio (tab 1) figura, all’ interno dell’ asse storico-sociale, l’ insegnamento di Geografia,
tutto ciò premesso,
la presente deliberazione, nella parte in cui non prevede l’ aggregazione dell’ insegnamento di Geografia fra le discipline dell’ asse storico-sociale nel primo biennio degli Istituti Professionali, è da ritenersi illegittima. Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 24 D.P.R. 3/1957, dell’ art. 1-ter L. 20/1994 e per ogni altro effetto di legge, informa i componenti dell’ organo, fa constatare a verbale il proprio dissenso ed esprime voto contrario.”
L’ espressione e la messa a verbale del proprio dissenso, oltre ad avere un effetto protettivo nei confronti di eventuali responsabilità derivanti dall’ atto illegittimo, costituiscono una condizione necessaria della legittimità ad agire del soggetto eventualmente leso: in altre parole, chi non dimostra a verbale la propria contrarietà alla deliberazione illegittima, si trova successivamente preclusa la possibilità di agire eventualmente in giudizio contro la delibera lesiva stessa.